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Comune di Gorizia
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Novità 2021
In considerazione delle continue proroghe degli sfratti esecutivi concesse a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, con l’Art. 4-ter del DL 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, si stabilisce l’esenzione dall’IMU 2021 per i proprietari di immobili locati che abbiano ottenuto nel corso del 2020 una convalida di sfratto esecutivo per morosità poi prorogato al 30 giugno 2021 (se convalidato entro il 28/2/2020), 30 settembre o 31 dicembre 2021 (se convalidato dopo tale data).
Verranno successivamente stabilite le modalità per il rimborso degli acconti 2021 già versati sugli immobili oggetto di tale esenzione.
Il Consiglio Comunale, con la Delibera n. 6 del 26/05/2021, ha approvato aliquote e detrazioni per l'anno 2021
A seguito del perdurare dell'emergenza pandemica sono state confermate alcune esenzioni già valide nel 2020 ed è stata inoltre disposta l’esenzione dalla prima rata IMU 2021 per gli immobili posseduti da alcune categorie di soggetti passivi. Per maggiori dettagli si invita a consultare il paragrafo "Agevolazioni straordinarie connesse all'emergenza sanitaria COVID-19", più sotto nella pagina.
Sono stati definiti i criteri per la concessione di agevolazioni tributarie in favore dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo “ESENZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA”
Premessa
La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020") con decorrenza dal 1 gennaio 2020, ha abolito la IUC, ad eccezione della TARI, facendo confluire TASI e IMU nella c.d. "Nuova IMU", disciplinata dall'art. 1, cc. 738 - 783.
In questa pagina sono riportate tutte le informazioni necessarie per provvedere al calcolo e al versamento dell'imposta.
Chi deve pagare l'IMU
I soggetti passivi IMU sono:
- i proprietari di fabbricati e aree edificabili situati sul territorio del Comune;
- i titolari di diritti reali di godimento sugli stessi beni (esempio: usufrutto, abitazione, ecc….);
- il coniuge separato e assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale;
- i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
Come determinare la base imponibile e calcolare l’imposta
Per calcolare l’imposta è necessario prima determinare la base imponibile, ricavandola dal valore catastale dell’immobile secondo il seguente calcolo:
- Rivalutazione della rendita. La rendita catastale del fabbricato va rivalutata del 5%;
- Applicazione del moltiplicatore. Per ogni categoria di immobile esiste uno specifico parametro numerico per il quale andrà moltiplicata la rendita rivalutata:
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale “A” (abitazioni) - con esclusione della categoria A10 (uffici e studi privati) - e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (rispettivamente: cantine, garages e posti auto): MOLTIPLICARE PER 160;
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale “B” (palestre, scuole, collegi, uffici pubblici, etc.) e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (laboratori artigianali, etc.): MOLTIPLICARE PER 140;
- Fabbricati classificati nelle categorie catastali D5 (banche ed istituti di credito) e A10 (uffici e studi privati): MOLTIPLICARE PER 80;
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale “D” (fabbricati produttivi) - esclusi quelli classificati nella categoria D5, di cui al punto precedente: MOLTIPLICARE PER 65;
- Fabbricati classificati nella categoria catastale C1 (negozi): MOLTIPLICARE PER 55
Al valore così ottenuto, va infine applicata l’aliquota prevista dal Comune:
- Aliquota 6,0 ‰ (con incremento di un punto rispetto all'aliquota di base stabilita dalla norma) per l’abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria tra C/2, C/6 e C/7) per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. "Abitazioni di lusso");
- Aliquota 7,6 ‰ (interamente riservata allo Stato) per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” a eccezione di quelli accatastati nella categoria D/5;
- Aliquota 10,6 ‰ (di cui la quota pari al 7,6 ‰ è riservata allo Stato) per i fabbricati accatastati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- Aliquota di base 7,6 ‰ per tutti gli altri immobili, eccetto quelli accatastati nelle categorie C/1 e C/3;
- Aliquota ridotta 4,6 ‰ per gli immobili accatastati nelle categorie C/1 e C/3 che rispettino le condizioni di cui all'art. 8 del regolamento IMU;
Per completezza di informazione sono qui riportate TUTTE le aliquote stabilite dalla suddetta Delibera 6/2021.
Si ricorda tuttavia che esistono specifiche detrazioni, esenzioni e riduzioni d’imposta e si rinvia ai successivi paragrafi per un elenco completo.
Detrazione per abitazione principale
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alle singole quote di possesso.
Esenzioni e riduzioni d'imposta
L’imposta sull’abitazione principale è mantenuta per le sole abitazioni c.d. “di lusso”, ossia gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ai quali si applicano l’aliquota del 6 ‰ e tutte le detrazioni di legge;
Sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, il Comune di Gorizia è considerato “Parzialmente montano” e pertanto su tutto il territorio comunale sono esenti dall’imposta i terreni agricoli e gli immobili rurali strumentali.
Sono inoltre esenti dall’imposta i seguenti immobili, per il periodo dell'anno durante il quale ne sussistano i presupposti:
- gli immobili posseduti dallo Stato e dai Comuni, nonché, nel proprio terriorio, da Regioni, Province, Comunità montane, dai consorzi tra i suddetti Enti e dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, purché destinati a scopi esclusivamente istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad usi culturali, di cui all’art. 5-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto - purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione - e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la L. 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del D. Lgs. 30 dicemnbre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2012, n. 200.
Sono soggetti ad imposta con aliquota ridotta o nulla i seguenti immobili:
- aliquota 0,00 ‰ (zero) per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993;
- aliquota 0,00 ‰ (zero) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e comunque non locati ("Immobili merce"). Tali immobili devono essere dichiarati al Comune entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello in cui avviene l’accatastamento;
- aliquota 0,00 ‰ (zero) per i terreni agricoli (che sarebbero comunque esenti in quanto terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993);
- aliquota 0,00 ‰ (zero) per l'immobile abitativo e le relative pertinenze, acquistato per essere destinato ad abitazione principale del soggetto passivo ma temporaneamente oggetto di lavori di manutenzione.
L'agevolazione viene concessa purché l'immobile non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9, il soggetto passivo acquisisca la residenza anagrafica nello stesso immobile entro un anno dall'acquisto e non sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale.
Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare apposita domanda entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento; - aliquota ridotta 4,6 ‰ per gli immobili accatastati nelle categorie C/1 e C/3 (negozi e botteghe, laboratori per arti e mestieri) nei termini e secondo modalità dettati dal regolamento IMU.
Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare apposita domanda entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;
L’imposta è ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.
ATTENZIONE! Per godere dell’agevolazione è necessaria l’attestazione di conformità del contratto agli accordi territoriali, rilasciata da almeno un’organizzazione sindacale dei proprietari o degli inquilini che hanno sottoscritto l’accordo, come rimarcato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella risposta U0001380 del 06/02/2018 e dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 31/E del 20/04/2018;
La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
- immobili inagibili o inabitabili, così come definiti all’Art. 6 del regolamento IMU;
- immobili di particolare interesse storico e/o artistico;
- immobili abitativi ceduti in comodato gratuito a parenti alle seguenti condizioni:
- Comodante e comodatario devono essere parenti di primo grado (genitore - figlio)
I contratti di comodato stipulati tra parenti di grado superiore al primo non usufruiscono di alcuna agevolazione; - Il comodante deve avere la residenza anagrafica nello stesso comune in cui si trova l’immobile ceduto in comodato;
- Il comodante può possedere, oltre all’immobile ceduto in comodato, un solo altro immobile abitativo sull’intero territorio nazionale, situato nello stesso comune ed adibito a propria abitazione principale;
- Il comodatario deve a sua volta adibire a propria abitazione principale l’immobile ricevuto in comodato;
- Il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- Sono esclusi dall’agevolazione gli immobili c.d. “di lusso”, ossia quelli compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Per usufruire della riduzione il proprietario dell’immobile deve presentare apposita dichiarazione al Comune;
- L’agevolazione decorre dalla data indicata sul contratto e non dalla data di registrazione. Eventuali registrazioni tardive (effettuate oltre i 20 giorni dalla stipula) non incidono sulla validità o sulla decorrenza;
- Il contratto va registrato una sola volta fino a scadenza naturale (se prevista) o modifica del comodatario;
- La riduzione prevista opera cumulativamente sulle eventuali riduzioni già concesse per immobili storici (sempre esclusi gli immobili di lusso);
- In caso di decesso del comodatario e in presenza di figli minori, la riduzione si trasferisce al coniuge superstite;
- Comodante e comodatario devono essere parenti di primo grado (genitore - figlio)
Ai sensi della L. 30 dicembre 2020, n. 178, Art. 1, c. 48 è inoltre ridotta del 50% l'imposta su una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, non locata né concessa in comodato, da soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.
ATTENZIONE: la normativa non fa più riferimento ai soli cittadini italiani residenti all'estero, ma più in generale a soggetti non residenti in Italia che abbiano maturato un trattamento pensionistico in regime di convenzione internazionale (quindi anche eventuali lavoratori stranieri rientrati in patria).
Per godere della riduzione è necessario autocertificare la sussistenza delle condizioni previste (residenza in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, titolarità di un trattamento pensionistico in regime di convenzione internazionale e proprietà di un immobile abitativo sul territorio italiano non locato né ceduto in comodato) tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Agevolazioni straordinarie connesse all'emergenza sanitaria covid-19
L’articolo 6-sexies del D.L. n. 41/2021, introdotto con la legge di conversione n. 69/2021, dispone l’esenzione dalla prima rata IMU 2021 per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del medesimo decreto:
Art. 1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA
- 1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
- 2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
L’esenzione si applica ai soli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Ai sensi della L. 30 dicembre 2020, n. 178, Art. 1, c. 599 e del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, Art. 78 sono inoltre confermate per la prima rata del 2021 le esenzioni già valide nel 2020 in favore dei seguenti immobili:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili accatastati nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili accatastati nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
Quota attribuita allo Stato
È riservata allo Stato la quota d’imposta relativa ai soli fabbricati appartenenti alla categoria catastale “D”, ottenuta applicando al valore imponibile l’aliquota base del 7,6 ‰. Spetta invece al Comune l’eventuale eccedenza derivante dall’applicazione di aliquote maggiorate sugli immobili appartenenti a tale categoria. Le quote d’imposta risultanti vanno versate contemporaneamente utilizzando gli appositi codici tributo.
Per facilitare il calcolo dell’imposta è possibile utilizzare l’apposito calcolatore della pagina Servizio Tributi [vedi link in fondo alla pagina]: l’applicativo consente di effettuare anche la stampa del modello F24 completo di dati anagrafici del contribuente.
Abitazione principale e assimilazioni
Si considera abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
In base a quanto stabilito dalla legge e dal regolamento comunale, si considerano abitazioni principali anche quelle rientranti nelle seguenti categorie:
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola di esse;
Si rammenta che per usufruire delle agevolazioni sopra descritte è necessario presentare apposita dichiarazione al Comune entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 769, L. 160/2020).
Dichiarazioni
Per tutte le fattispecie non direttamente rilevabili dalle forniture catastali (immobile inagibile o inutilizzabile, comodati, canoni concordati, immobili merce, casa coniugale affidata all’ex coniuge, trasferimento per motivi di servizio, etc.), il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.
A partire dal 2015, per gli Enti Non Commerciali vige l’obbligo di dichiarazione telematica da presentarsi annualmente tramite i canali Fisconline o Entratel, seguendo le specifiche tecniche di cui alla circolare 1/2015 e successivi aggiornamenti.
Con decreto dd. 20/12/2016, è stata estesa anche agli Enti Commerciali e alle Persone Fisiche la possibilità di utilizzare la dichiarazione telematica, sulla base delle apposite specifiche tecniche. Per tali categorie permane tuttavia anche la possibilità di presentazione della consueta dichiarazione su modello cartaceo.
Modalità di versamento e scadenze
I versamenti devono essere effettuati esclusivamente con modello F24 presso i seguenti intermediari:
- qualsiasi sportello bancario presente sul territorio nazionale;
- tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale;
- i tabaccai e gli esercizi commerciali convenzionati;
Presso gli stessi intermediari o, in alternativa, a questo indirizzo è possibile reperire i modelli F24 in bianco.
Sono disponibili le istruzioni dettagliate per il calcolo dell'imposta e la compilazione corretta del modello F24.
Per coloro che possiedano immobili in altri comuni italiani, a questo indirizzo è possibile reperire il corretto codice catastale da indicare nel modello F24.
Si ricorda che il modello F24 è esente da spese e commissioni.
I cittadini residenti all’estero che fossero impossibilitati ad utilizzare il modello F24 possono effettuare il versamento tramite bonifico bancario internazionale diretto al conto di tesoreria comunale:
- IBAN IT 15 E 05336 12400 000035508736;
- BIC BPPNIT2P612;
- SWIFT BPPNIT2P;
Specificando nella causale del versamento nome, cognome, codice fiscale, anno e rata (acconto o saldo) a cui si riferisce il versamento.
L’imposta va versata in due rate di uguale importo con scadenze 16 giugno e 16 dicembre. Qualora la scadenza cadesse di sabato o in un giorno festivo, il versamento potrà essere rinviato al primo giorno lavorativo utile.
È consentito il versamento in unica soluzione dell'intero importo annuo entro la scadenza della rata di acconto.
In base a quanto riportato sopra, le scadenze di pagamento 2021 sono così fissate:
- ACCONTO (o versamento unico): 16 giugno 2021
- SALDO: 16 dicembre 2021
Si ricorda inoltre che:
- Non è dovuto alcun versamento qualora l’imposta netta complessiva per l’anno (somma degli importi dovuti per tutti gli immobili assogettati, al netto di tutte le detrazioni e le riduzioni applicabili) sia inferiore a € 12,00.
- qualora le tariffe non venissero deliberate entro la scadenza della prima rata, il pagamento della stessa dovrà essere pari alla metà del totale versato nell’anno precedente;
- per gli Enti non commerciali è possibile effettuare il versamento in tre rate: per la prima (entro il 16 giugno) e la seconda (entro il 16 dicembre) il versamento dovrà essere rispettivamente pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente; la terza rata dovrà essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, sulla base delle variazioni di aliquote eventualmente approvate per l'anno cui il versamento è riferito.
Infine, per maggiori informazioni e chiarimenti sul pagamento della nuova IMU vedasi:
- Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze;
- Risoluzione Ag. Entrate n. 29/E (istituzione codice tributo per "immobili merce");
- Provvedimento Ag. Entrate (modalità di versamento dell’imposta municipale propria di cui all’art. 1 commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Anche per il 2021 sono previsti la stampa e l'invio a domicilio dei modelli di versamento già compilati. Chi non li ricevesse o riscontrasse errori nel calcolo può richiederne la correzione e la ristampa rivolgendosi direttamente allo sportello.
In alternativa è possibile richiedere l'invio dei modelli a mezzo posta elettronica scrivendo alla casella tributi@comune.gorizia.it.
Ravvedimento operoso
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, la sanzione prevista dalla Legge è pari al 30% dell'imposta non versata. Tuttavia è possibile sanare la propria posizione ricorrendo (anche oltre l'anno) al ravvedimento operoso, il quale prevede l'applicazione di sanzioni in misura ridotta, proporzionate al tempo trascorso dal mancato pagamento.
Il contribuente che intenda avvalersi di tale facoltà deve versare il tributo mancante o il maggior tributo dovuto, la sanzione e gli interessi effettuando il versamento tramite modello F24 compilato come da istruzioni.
Sanzioni ed interessi vanno calcolati sulla sola imposta non versata.
Gli interessi vanno calcolati applicando il tasso legale in ragione degli effettivi giorni di ritardo.
Il tasso legale stabilito dal Ministero dell'Economia e Finanze ed applicato a partire dal 01/01/2021 ammonta allo 0,01% annuo.
A titolo informativo si ricordano i tassi legali applicati negli ultimi quattro anni:
2020: 0,05%;
2019: 0,80%;
2018: 0,30%;
2017: 0,10%;
Le sanzioni previste, ai sensi dell'art.13 del D, Lgs n. 472/1997, sono le seguenti:
- 0,10% dell'imposta per ogni giorno di ritardo per i versamenti effettuati fino al 14.o giorno dalla scadenza;
- 1,50% dell’imposta per i versamenti effettuati dal 15.o giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,67% dell’imposta per i versamenti effettuati dal 31.o giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,75% dell’imposta per i versamenti effettuati dal 91.o giorno ed entro 365 giorni dalla scadenza;
- 4,29% dell’imposta per i versamenti effettuati dal 366.o giorno ed entro 2 anni dalla scadenza;
- 5,00% dell’imposta per i versamenti effettuati oltre i 2 anni dalla scadenza;
Si considera quale scadenza il termine ultimo di versamento per la rata oggetto di ravvedimento.
Rimborsi e compensazioni
Il contribuente che abbia effettuato versamenti in eccesso rispetto al dovuto può richiederne il rimborso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.
L'ente provvederà alla restituzione aggiungendo alle somme dovute gli interessi al tasso legale in ragione dei giorni effettivamente trascorsi tra la data di versamento e quella di emissione del provvedimento di rimborso.
La domanda di rimborso può essere presentata per posta ordinaria o direttamente allo sportello compilando l'apposito modello.
In alternativa al rimborso, gli eventuali importi versati in eccesso sulla rata di acconto possono essere utilizzati a compensazione di quanto ancora dovuto per lo stesso anno di imposta.
Analogamente a quanto disposto per i versamenti, non si procede a rimborso qualora l’importo totale da restituire (comprensivo di tributo e di eventuali sanzioni ed interessi) sia inferiore a € 12,00.
Informazioni e contatti
CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19 l'Ufficio Tributi riceve SOLO SU APPUNTAMENTO unicamente per trattare casi particolari non risolvibili telefonicamente o via mail
Si prega pertanto di rivolgersi unicamente ai recapiti telefonici sotto riportati:
0481 - 383 358
0481 - 383 359
con il seguente orario:
- dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00;
- il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00
O in alternativa a mezzo mail, all'indirizzo: tributi@comune.gorizia.it